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Chiarimenti del Mise su mediatori immobiliari ed agenti di commercio

parere 1 febbraio 2016




Nel caso in cui il mediatore immobiliare si avvalga dei previsti modelli e formulari, nei quali sono indicate le condizioni del contratto, questi devono essere preventivamente depositati presso la Camera di Commercio (art. 5, comma 4, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39). Al riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere 27 gennaio 2016, prot. 20909, ha precisato che: a. si rendono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei consumatori; b. per effetto del deposito di tali moduli e formulari in Camera di Commercio chiunque può ottenerne copia. L'avvenuto svolgimento di attività di titolare da più di due anni di un’agenzia di viaggi non integra il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2, della Legge 3 maggio 1985, n. 204. Sul punto il Mise richiama la Circolare 10 dicembre 1985, n. 3092, con la quale si affermò che “Deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria”. Si consideri inoltre – prosegue il Parere 1° febbraio 2016, prot. 24893 – “che l’attività di agenzia di viaggi ( e quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente similare ad una forma particolare di intermediazione, quand’anche non rientrante nelle previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita diretta di un servizio (…)”.

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