Chiarimenti del Mise su mediatori immobiliari ed agenti di commercio
parere 1 febbraio 2016
- Pubbl.: 28 lug 2016
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Nel caso in cui il mediatore immobiliare
si avvalga dei previsti modelli e formulari, nei quali sono indicate le
condizioni del contratto, questi devono essere preventivamente
depositati presso la Camera di Commercio (art. 5, comma 4, della Legge 3
febbraio 1989, n. 39). Al riguardo il Ministero dello Sviluppo
Economico, con il Parere 27 gennaio 2016, prot. 20909, ha precisato che:
a. si rendono applicabili gli articoli 1341 e 1342
del Codice civile, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei
consumatori; b. per effetto del deposito di tali moduli e formulari in
Camera di Commercio chiunque può ottenerne copia.
L'avvenuto svolgimento di attività di
titolare da più di due anni di un’agenzia di viaggi non integra il
requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di agente
e rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2, della Legge 3
maggio 1985, n. 204. Sul punto il Mise richiama la Circolare 10
dicembre 1985, n. 3092,
con la quale si affermò che “Deve considerarsi che abbia “prestato la
propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore
vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto
attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori
finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di
intermediazione finanziaria”. Si consideri inoltre – prosegue il Parere
1° febbraio 2016, prot. 24893 – “che l’attività di agenzia di viaggi ( e
quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente similare ad una
forma particolare di intermediazione, quand’anche non rientrante nelle
previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita
diretta di un servizio (…)”.